Prof. Gino Bianchi - Integrazione CDD - Libri di testo


Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 128/2013 è scritto che le scuole possono produrre in proprio manuali di studio da destinare alle classi. La norma prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, gli istituti scolastici possano elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento». Gli studenti partecipano attivamente alla produzione dei testi di studio: «l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare». Seguono indicazioni relative alla proprietà intellettuale dell’opera: «L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’azione Editoria Digitale Scolastica»

Integrazione cd e libri di testo
Approfondimenti 1
Approfondimenti 2